Traduzioni in lingua italiana

Le traduzioni in lingua italiana dei documenti scritti in lingua straniera possono essere richieste:

- all'Ambasciata o Consolato italiani presenti nel proprio Paese di origine, che procede anche alla legalizzazione;

- al Consolato o Ambasciata del Paese di provenienza presente in Italia. La firma del funzionario straniero deve essere legalizzata presso la Prefettura competente cioè quella che si trova nella stessa città in cui ha sede la Rappresentanza Diplomatica straniera;

- ad un traduttore iscritto all'albo dei traduttori disponibile presso un qualsiasi Tribunale. Si parla in questo caso di traduzione giurata o asseverata perchè le traduzioni diventano ufficiali con il giuramento di conformità al documento originale, effettuato dal traduttore di fronte al Tribunale, al Giudice di Pace o ad un notaio. La traduzione può essere fatta anche da persona non iscritta all'albo ma deve conoscere bene la lingua italiana e non avere rapporti di parentela con l'interessato. 


COMUNITÀ EUROPEA

Dal 16 febbraio 2019 è entrata in vigore la modifica al Regolamento Europeo (UE) 1024/2012 che promuove la libera circolazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea.
Per i Paesi della Comunità Europea è venuto meno l'obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici. Se il documento pubblico non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che lo richiede, i cittadini possono chiedere alle autorità competenti del proprio Paese un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, che viene allegato al documento pubblico per evitare i requisiti di traduzione.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il link Documenti pubblici Comunità Europea

Normativa

- Art.5 del Regio Decreto nr.1366 del 9/10/1922
- Regolamento Europeo (UE) 1024/2012

Risorse

Ministero degli Esteri