Il rilascio delle copie di liste elettorali, come stabilito dalla legge, può avvenire per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica, storica o a carattere socio-assistenziale o ancora per il perseguimento di un interesse collettivo e diffuso (art. 51 del d.P.R n. 223/1967 come modificato dall'art. 177 del dlgs n. 196/2003).
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono essere motivate e devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo. Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata e non sono ammesse formulazioni generiche, vaghe o meramente enunciative (nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell'Interno n.162/2006).
Per ottenere le copie è necessario pertanto presentare una richiesta utilizzando il modello in allegato, in cui specificare dettagliatamente la finalità e/o l’interesse collettivo e diffuso che si intende perseguire.
La riproduzione delle liste elettorali è effettuata dall'ufficio elettorale, previa valutazione dell'ammissibilità della richiesta e verifica del pagamento del corrispettivo dovuto. Le copie possono essere rilasciate, a scelta del richiedente, su supporto cartaceo o informatico (in quest’ultimo caso è possibile anche l’invio del file tramite e-mail). Costo e le modalità di pagamento di copia delle liste elettorali sono indicate in allegato.