Legalizzazione documenti

In molti casi, per poter soggiornare regolarmente sul territorio, i cittadini stranieri hanno la necessità di far valere in Italia i certificati provenienti dai paesi di origine (es: per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, proseguimento degli studi, nulla-osta al matrimonio, etc...).
Per poter utilizzare i documenti formati all'estero è necessaria la loro legalizzazione, una procedura che serve ad attribuire validità sul nostro territorio ai certificati stranieri.

Esistono due modalità di legalizzare i documenti rilasciati all'estero:

- PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO: in base alla legge italiana, la legalizzazione deve essere richiesta ai Consolati o alle Ambasciate Italiane del Paese di provenienza. Se i documenti sono scritti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana, cioè tradotti da un interprete accreditato dal Consolato italiano. Le Autorità diplomatiche italiane verificano la conformità della traduzione e l'autenticità della firma sul certificato.

- PRESSO LE RAPPRESENTANZE ESTERE PRESENTI IN ITALIA: Il certificato estero, senza traduzione e legalizzazione, può essere presentato alla Rappresentanza diplomatica del Paese straniero in Italia, che generalmente rilascia propri certificati corrispondenti già tradotti in italiano. Per avere validità, il certificato deve essere poi legalizzato dalla Prefettura competente per territorio, cioè dalla Prefettura che ha sede nella città in cui si trova il Consolato o l'Ambasciata che ha rilasciato il documento.

NON DEVONO ESSERE LEGALIZZATI i certificati provenienti dai Paesi che hanno firmato la Convenzione dell'Aja del 5/10/1961.
La legalizzazione viene sostituita da una annotazione in francese (apostille) fatta sull'originale del certificato da parte dell'autorità interna estera indicata nell'atto di adesione della Convenzione (in genere il Ministero degli Esteri).
Il documento con apostille deve essere riconosciuto in Italia, anche se non è stato scritto in lingua italiana. In tal caso sarà sufficiente allegare una traduzione in lingua italiana asseverata.

Specifici Accordi internazionali fra vari Paesi, prevedono altri casi di esenzione dalla procedura di legalizzazione che può avvenire in base alla natura dei documenti oppure in base ai soggetti che li rilasciano.

Normativa

- D.P.R. 394/99
- D.P.R. 396/00
- Convenzione dell'Aja del 5/10/61

Per saperne di più

Ministero degli Esteri